Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (Art. 64)vine-77379_960_720

Con il D.M. n. 12272 del 15/12/2015 il MIPAAF ha emanato le disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e delConsiglio concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, specificatamente per quanto concerne il nuovo sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli, che sostituisce il precedente regime dei diritti d’impianto non più in vigore dal 01/01/2016. In particolare il Regolamento 1308/2013, all’Articolo 63, stabilisce che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all’1% della superficie vitata totale nel loro territorio, determinata al 31 Luglio dell’anno precedente. Il citato D.M. 12272/2015, all’Articolo 9, comma 5, garantisce alle singole regioni una quota di autorizzazioni pari alla superficie richiesta ed ammissibile uguale o inferiore all’1% della superficie vitata calcolata a livello regionale. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni unionali e nazionali relative all’argomento, AGEA ha emanato la Circolare ACIU 2016.49 del 01/02/2016, visionabile sulla Sezione “Normativa” del sito www.agea.gov.it cui si rimanda per completezza d’informazione. Si richiamano nel presente avviso alcuni tratti salienti riguardanti il rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti, ribadendo ulteriormente l’opportunità della consultazione della circolare di cui sopra per una maggiore consapevolezza delle procedure da adottare.
– Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono considerate ammissibili se dal fascicolo aziendale del richiedente risulta in conduzione una superficie agricola pari o superiore a quella per la quale è richiesta l’autorizzazione. Nel caso in cui la superficie agricola aziendale sia inferiore alla superficie oggetto di domanda, questa viene ritenuta non ammissibile.
– Per la verifica di ammissibilità sono esclusi gli usi del suolo con vigneti per uva da vino, e quelli che, sulla base dei regolamenti nazionali vigenti, non possono essere trasformati in vigneto. Inoltre, sono escluse le superfici su cui sono presenti vincoli, non evidenziabili dal fascicolo, che ne impedirebbero la trasformazione in vigneti.
– Le autorizzazioni per nuovo impianto non usufruiscono del contributo nell’ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti prevista dall’articolo 46 del Regolamento 1308/2013; possono essere finanziabili con la Misura 4.1 del PSR Sicilia.
– Le domande per le autorizzazioni di cui all’articolo 6 del D.M. sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell’ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in regioni differenti. Le richieste ammissibili sono raccolte a livello nazionale nell’ambito del SIAN entro il 30 aprile di ogni anno.
Il Ministero comunica alle Regioni competenti l’elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto.
– Le autorizzazioni hanno validità di 3 anni dalla data del rilascio, sono gratuite e non trasferibili, fatta eccezione per i casi espressamente definiti nella suindicata Circolare AGEA
– Il produttore che non abbia utilizzato un’autorizzazione concessa per nuovi impianti, nel corso del relativo periodo di validità, è soggetto a sanzione. Il sistema sanzionatorio sarà definito successivamente con specifico provvedimento ministeriale.