Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano

Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano

In partenza oltre 1 mln di avvisi bonari per i proprietari di 800mila immobili.

Fabbricati rurali non ancora dichiarati al catasto edilizio urbano.

agenzia delel entrate

Al via gli avvisi del Fisco per i proprietari dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano. L’Agenzia delle Entrate prosegue l’attività di accertamento dei fabbricati rurali che risultano censiti ancora al Catasto Terreni, avviando una campagna di sensibilizzazione per permettere agli intestatari catastali di questi immobili di regolarizzare la propria posizione.

Ai nastri di partenza oltre un milione di avvisi bonari – I titolari di diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l’obbligo di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti.
Per promuovere la regolarizzazione spontanea delle singole posizioni, nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate invierà, tramite il servizio postale, avvisi bonari ai proprietari dei circa 800mila fabbricati rurali, o loro porzioni, censiti al Catasto Terreni e da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. L’avviso bonario consentirà a ciascun soggetto di conoscere la propria posizione e verificare quali immobili sono soggetti all’obbligo di dichiarazione.

Come regolarizzare la propria posizione – I proprietari che aderiscono agli avvisi dell’Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, ad esempio, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo).
In assenza della dichiarazione, le Direzioni Provinciali/Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate procederanno all’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all’accertamento in sostituzione del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso.

Si ricorda che sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:
1) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
2) serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
3) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni; manufatti isolati privi di copertura; tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi; manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
4) fabbricati in corso di costruzione o di definizione.